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Proposta di Legge Regionale per l'uso di Software Libero nella Pubblica Amministrazione

Il Gruppo Consiliare Regionale della Lega Nord ha presentato una proposta di Legge in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del Software Libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione, presentata dai Consiglieri Regionali Panontin, Guerra, Follegot, Franz, Violino.

Presentata dai consiglieri

Panontin, Guerra, Follegot, Franz, Violino

Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la
diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici
nella Pubblica Amministrazione

RELAZIONE

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è presentata in continuità con l'emendamento alla finanziaria 2004 a favore dell'utilizzo del software "open source", stralciato e poi ritirato in quanto non poteva costituire normativa autonoma. Ricordo però² che lo stralcio avvenne su invito del collega Santin, il quale garantì la massima collaborazione sua e dell'allora assessore competente Iacop che, sempre secondo il collega Santin, stava  lavorando in questa direzione. A distanza di quasi un anno non mi pare che dalla Giunta siano stati proposti interventi a favore del software libero o a sorgente aperto, da cui il presente progetto per regolamentare la tipologia degli strumenti informatici utilizzati dall'amministrazione regionale, al fine di garantire la libera concorrenza e la trasparenza del mercato, oltre che lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, con le conseguenti positive ricadute per l'economia regionale.

Analoghi progetti sono stati presentati al Senato, alla Camera ed in diverse regioni, tra cui Lombardia, Emilia - Romagna e Toscana. La Regione Toscana, in particolare, con la L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana"" ha introdotto fra i criteri guida l'utilizzazione di standard aperti e l'utilizzo preferenziale di software a sorgente aperto.

Non è casuale che la presentazione avvenga in questa settimana, dal momento che sabato prossimo si svolgerà in tutta Italia la quarta edizione del Linux Day, l'appuntamento dedicato alla promozione di GNU/Linux e del software libero, promosso da ILS (Italian Linux Society) e dai LUGs (Linux Users Groups) e credo sia giusto sostenere quanti studiano e lavorano, molto spesso gratuitamente, su progetti di indubbio valore culturale e scientifico, nonostante l'avversione di potenti società multinazionali che aspirerebbero alla costituzione di monopoli in un'area strategica per la conoscenza e la tecnica.

Scopo della norma è infatti quello di privilegiare l'adozione del software libero da parte della pubblica amministrazione, in modo da migliorare la gestione dei servizi informativi della Regione. Inoltre, di adottare formati non proprietari, e quindi universalmente  utilizzabili, per tutti i documenti prodotti dalla pubblica amministrazione.

L'espressione "software libero" non significa "software gratuito", come potrebbe lasciar credere la corrispondente locuzione inglese (free software), ma si riferisce alla libertà  dell'utente di eseguire, copiare, distribuire, studiare, migliorare ed adattare alle proprie esigenze il software. Un prodotto software rilasciato secondo questo approccio risulta dunque accessibile e modificabile o personalizzabile liberamente e per qualsiasi scopo, anche commerciale.

Condizione necessaria, ma non sufficiente affinchè un software possa definirsi libero è la disponibilità del suo codice sorgente. Un software che soddisfi quest'ultima proprietà è detto "a codice sorgente aperto".
Il software libero si sta affermando sempre più in Italia ed in Europa come ambiente di sviluppo alternativo al software proprietario, avendo ampiamente superato la fase di "studio" per entrare a pieno diritto nel mondo dell'informatica ufficiale.
Al contempo garantisce una base di partenza per una vera concorrenza sul mercato informatico, basata su standard aperti e documentati.

La Direttiva del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 19 dicembre 2003, "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7-2-2004 invita espressamente le Amministrazioni a tener conto del fatto che tra le possibili soluzioni tecnologiche utilizzabili esistono anche quelle il cui codice sorgente può essere liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito. Sempre secondo la direttiva, le amministrazioni pubbliche, nella scelta delle soluzioni informatiche disponibili sul mercato, dovranno considerare la trasferibilità ad altre Amministrazioni delle soluzioni acquisite, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra le amministrazioni, la non dipendenza da un unico fornitore o da un'unica tecnologia proprietaria, la disponibilità del codice sorgente per ispezione e tracciabilità, l'esportabilità di dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto.

Si tratta di temi fondamentali, recepiti dalla presente proposta di legge, per assicurare la libera concorrenza, il miglioramento delle tecnologie e garantire la maggior sicurezza possibile nel trattamento dei dati e dei documenti.

Se di un'applicazione non è disponibile il codice sorgente, non è possibile conoscere esattamente come funziona: sapremo quali sono i dati in ingresso, quali quelli in uscita, ma non come avviene l'elaborazione, durante la quale potrebbero verificarsi degli eventi indesiderati o controproducenti (i cosiddetti bachi o, peggio, azioni volutamente criptate, come lo spionaggio e l'utilizzo non autorizzato di dati personali).

La presente proposta di legge contiene anche l'obbligo per l' amministrazione regionale di utilizzare i formati di dati liberi nella diffusione dei propri documenti, anche al fine di non costringere i cittadini all'acquisto di programmi costosi per accedere ad informazioni che potrebbero conoscere con spese sicuramente più basse per effetto della libera concorrenza che consente il formato libero.

Volendo approfondire in maniera più dettagliata il contenuto dell'articolato, la presente proposta di legge è costituita da 10 articoli.

L'articolo 1 indica le finalità della legge.
L'articolo 2 precisa le definizioni di "licenza di software libero", "software libero", "programma a codice sorgente aperto", "software proprietario" e "formati di dati liberi".
L'articolo 3 contiene la disposizione relativa all'obbligo di diffusione dei documenti in un formato di dati libero.
L'articolo 4 reca la disposizione relativa all'obbligo di utilizzo di programmi per elaboratore a sorgente aperto nella trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza.
L'articolo 5 indica gli obblighi ed i criteri di scelta per l'amministrazione regionale dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegiando programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto.
L'articolo 6 reca la disposizione per l'incentivazione alla ricerca e allo sviluppo del software libero.
L'articolo 7 favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici.

L'articolo 8 precisa le disposizioni sui regolamenti attuativi, l'articolo 9 contiene la norma transitoria, mentre il successivo articolo 10 reca la norma finanziaria.

Nel richiamare l'importanza di questa proposta di legge per  ampliare la gamma delle opportunità e delle possibilità delle soluzioni tecniche in un quadro di economicità , equilibrio, pluralismo e aperta competizione si auspica che la discussione in Commissione e successivamente in Aula avvenga in tempi rapidi e, soprattutto, con la convergenza ed il contributo di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale.

PAOLO PANONTIN

ALESSANDRA GUERRA

FULVIO FOLLEGOT

MAURIZIO FRANZ

CLAUDIO VIOLINO

Art. 1

(finalità della legge)

1.La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.

2. E' favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui al punto b) dell'art. 2 della presente legge, in considerazione delle sue positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di quello di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che consenta all'utente, oltre all'uso del programma medesimo, la possibilità di accedere al codice sorgente completo ed il diritto di studiare le sue funzionalità, il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente, il diritto di apportare modifiche al codice sorgente ed il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero non può impedire che chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia;

b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita alla lettera a) del presente articolo;

c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;

d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti alle lettere b) e c) del presente articolo;

e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche
descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di dati.

Art. 3

(Documenti)

1. Gli uffici dell'amministrazione regionale diffondono con formati di dati liberi i documenti di cui debba essere garantita la pubblicità , nonchè l'adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica, del diritto di accesso di cui all'art. 58 e successivi della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Qualora si renda necessario l'uso di formati non liberi, l'amministrazione regionale è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all'art. 8 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. L'amministrazione regionale è comunque tenuta a rendere disponibile in formato libero anche una versione più vicina possibile agli stessi dati.

Art. 4

(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto ad utilizzare programmi per elaboratore a sorgente aperto.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dall'amministrazione regionale per il trattamento di dati personali e sensibili secondo il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 devono essere conservati dall'amministrazione regionale stessa per permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi all'interessato ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 5

(Obblighi per l'amministrazione regionale)

1. L'amministrazione regionale è tenuta ad utilizzare, nella propria attività , programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il codice sorgente.

2 L'amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software a codice sorgente aperto, il fornitore deve necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche all'opportunità per l'amministrazione regionale di poter modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze.

Art. 6

(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. La Giunta regionale elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero, per progetti di ricerca, da parte di enti pubblici o privati, per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 7

(Istruzione scolastica)

1. La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici all'interno della progressiva informatizzazione dell'Istruzione Pubblica. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e lo favorisce nell'insegnamento.

Art. 8

(Regolamenti attuativi)

1. La Regione, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, emana i regolamenti attuativi necessari per definire gli indirizzi per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni con software libero.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Entro tre anni dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture ed i propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all'art. 5 della presente legge.

2. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 4.

3. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 3.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nell'unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilitàin sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

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