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Disegno di Legge "Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del Software Libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione." presentato dal Senatore Fiorello Cortiana (Verdi).

Recante: "Norme in materia di pluralismo informatico, sulla
adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei
documenti informatici nella Pubblica Amministrazione".


Onorevoli Colleghi,


Provate ad immaginare come sarà la casa di tutti i cittadini del mondo
(almeno della parte che se lo potrà permettere) fra - poniamo - 5 o 10
anni. Ogni famiglia avrà il proprio computer collegato ad internet,
rendendo possibile un'era di comunicazione e di scambio di
informazione come mai prima.

 


La nostra economia e il nostro sistema di vivere sociale si sta
profondamente modificando per questi motivi: si pensi solo alla
nascita della cosiddetta New Economy.

 


Ebbene. Dalle attuali indicazioni di mercato è legittimo ritenere che
quasi tutti questi computer funzioneranno con lo stesso sistema
operativo (Windows o qualche successore) di proprietà di una sola
azienda, tra l'altro non europea. Di questo sistema operativo non sarÃ
possibile sapere esattamente cosa farà e come (per mancata messa a
disposizione del codice sorgente). Attualmente è esattamente così.

 


Questo è il punto di partenza per capire l'importanza di una
futura diffusione di uno o più sistemi operativi liberi, cioè la cui
proprietà non sia di una singola azienda ma governata da una licenza
d'uso che ne garantisca la possibilità del libero utilizzo,
scambio, studio e modificabilità (GPL= General Public Licence).

 


Questa alternativa è già esistente da alcuni anni e la punta più
avanzata è rappresentata dal sistema operativo Linux e dalle
applicazione che girano su di esso. Non ci riferiamo ad un sistema di
quella o quest'altra azienda, ci riferiamo ad un sistema operativo
efficace e molto più sicuro dei sistemi proprietari, costruito da una
comunità globale di programmatori, intorno al quale comincia a
svilupparsi una nuova economia. Il software proprietario è prodotto
con un codice sorgente ignoto agli utenti, con la conseguenza che non
è permesso sapere esattamente cosa faccia (ad esempio non vi è
certezza che non abbia una funzione che invii informazioni sull'utente
verso qualcun altro, ipotesi già verificata su alcuni software
proprietari).

 


Se tutto ciò può essere inquietante per l'utente casalingo e fa
pensare a possibili futuri scenari orwelliani di controllo sulle
nostre vite, è addirittura essenziale per la Pubblica Amministrazione
che ha il dovere di difendere la sicurezza e la riservatezza dei
propri dati. Al contrario computers con dati essenziali di ministeri,
polizia, banche, anagrafi ecc. girano tranquillamente con sistemi
operativi proprietari.


L'assunzione di questo sistema operativo, più economico, più efficace,
più sicuro nell'ambito della Pubblica Amministrazione non è una scelta
amministrativa, ma una scelta eminentemente politica, capace di
modificare la dinamica dello sviluppo del nostro Paese.

 


Infine è estremamente interessante osservare come il software libero
sia una delle più imponenti opere di ingegno (30 Megabyte di codice
sorgente!) mai prodotte: un sistema operativo e software collegato
interamente prodotto da migliaia di programmatori volontari in rete al
servizio di un grande progetto ideale. E questo sforzo è in atto
tuttora.

 



CAPO I PRINCIPI GENERALI

 


Art. 1

 


(finalità della legge)

 


1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso
e la liberta' di scelta nella realizzazione di piattaforme
informatiche, eliminando altresi' ogni barriera dovuta a diversita' di
standard.

 


2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali
programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a),
b), c), e) dell'art.2 della presente legge, in considerazione delle
sue positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la
trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica. La Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio
costituzionale di buon andamento e di quello di economicitÃ
dell'attività amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge
7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.

 


3. Alla cessione di software libero non si applica quanto stabilito
dall'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come
modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.

 


Art. 2

 


(Definizioni)

 



Ai fini della presente legge si intende per:


a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di
un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile
all'utente, oltre all'uso del programma medesimo: la possibilità di
accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue
funzionalità ; il diritto di diffondere copie del programma e del
codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente;
il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice
sorgente modificato. Una licenza di software libero non puo' impedire
che chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa
usufruire degli stessi diritti e possibilita' di chi fornisce la
copia.

 


b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico
distribuito con una licenza di software libero come definita
nell'articolo 2, comma 1 del presente testo di legge.

 


c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma
per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia
disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di
utilizzo.

 


d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con
licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti nell'articolo 2
comma 1 della presente legge.

 

e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di
dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano
note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per
tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo
completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un
programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in
tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte
nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo
all'uso di tali formati di dati.

 



CAPO II PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA

 



Art. 3

 


(Diritto allo sviluppo portabile)

 


Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un
software originale compatibile con gli standard di comunicazione e
formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario.

 



Art. 4

 


(Documenti)


1. Chiunque, nell'ambito di una attività lecita, effettui la
pubblicizzazione di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne
l'accesso, ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati
liberi.

 


2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba
essere garantita la pubblicità , nonché l'adempimento, mediante scambio
di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui all'art. 22
e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, agli Uffici della
Pubblica Amministrazione si applica quanto disposto al comma 1 del
presente articolo e nel rispetto dell'Art. 4 della Legge 7 agosto
1990, n. 241.

 


3. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non liberi, la
Pubblica Amministrazione è tenuta a motivare analiticamente tale
esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui
all'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi
per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La
Pubblica Amministrazione è tenuta a rendere disponibile, anche una
versione più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.

 



Art. 5

 

(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

 



1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante
l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge 31
dicembre 1996, n. 675 o di dati la cui diffusione o comunicazione a
terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica
sicurezza, è tenuto, in questa attività , ad utilizzare programmi per
elaboratore a sorgente aperto.

 



2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico
utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione per il trattamento
di dati personali e sensibili secondo la legge legge n. 675 del 31
dicembre 1996 devono essere conservati dalla Pubblica Amministrazione
stessa per permetterne future verifiche riguardo il controllo degli
standard di sicurezza.

 


3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente
dei vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati
personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle
informazioni da rendersi all'interessato ai sensi dell'Art. 10 comma 1
della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

 



CAPO III – SOFTWARE LIBERO

 



Art. 6

 


(Obblighi per la pubblica amministrazione)

 


1. La Pubblica Amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella
propria attività , programmi per elaboratore elettronico dei quali
detenga il codice sorgente.

 


2La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi per
elaboratore elettronico necessari alla propria attività , privilegia
programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in
alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga privilegiato
software a codice sorgente aperto, il fornitore dove necessariamente e
senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la
modificabilita' del sorgente. La disponibilità del codice sorgente è
posta in relazione anche alla opportunità per la Pubblica
Amministrazione di poter modificare i programmi per elaboratore in
modo da poterli adattare alle proprie esigenze.

 


3. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un software
non libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta.

 


4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in senso
contrario non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile
del procedimento di cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

 



CAPO IV - PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO

 



Art. 7

 


(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

 



1. Il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca
Scientifica elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul
software libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o
privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare
sotto licenza di software libero.

 



Art. 8

 


(Istruzione scolastica)

 



1. Il Ministero della Pubblica Istruzione è tenuto a recepire il
contenuto ed i principi della presente legge nell'ordinamento
scolastico e nei programmi didattici all'interno della progressiva
informatizzazione della scuola. Gli ordinamenti didattici nazionali
riconoscono il particolare valore formativo del software libero e lo
privilegiano nell'insegnamento.

 



CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

 



Art. 9

 


(Regolamenti attuativi)

 



1. ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge il
Governo, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, è tenuto ad emanare i regolamenti attuativi
necessari.

 

2. ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400
entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Governo è
tenuto ad emanare un regolamento che definisca gli indirizzi per
l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione;
i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso
e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di
soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni statali
anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici
nazionali. Le norme regolamentari non hanno impegni di spesa.

 



Art. 10

 


(Norma transitoria)

 


1. Entro anni tre dall'approvazione della presente legge gli enti
della Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture e i
propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto
all'art. 6 della presente legge.



2. Entro mesi dodici dall'approvazione della presente legge gli
enti della Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture
secondo quanto previsto all'articolo 5.

 


3. Entro mesi sei dall'approvazione della presente legge gli enti
della Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture secondo
quanto previsto all'articolo 4.

 


4. E' costituito un gruppo di lavoro interministeriale per monitorare
l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla
sua approvazione.

 

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